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Art.1 Comma.1091 Legge di bilancio 2021

29 Novembre 2020 -

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.1091

Integrazione del contributo a favore dell’Agenzia delle entrate- Riscossione per il triennio 2020-2022

1091. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti:

« 326. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell’esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all’andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore complessivamente a 450 milioni di euro, di cui 300 milioni per l’anno 2020, 112 milioni per l’anno 2021 e 38 milioni per l’anno 2022, a valere sui fondi accantonati nel bilancio 2019 a favore del predetto
ente, incrementati di 200 milioni di euro derivanti dall’avanzo di gestione dell’esercizio 2019, in deroga all’articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla deliberazione del bilancio semestrale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all’approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia.

327. Qualora la quota da erogare per l’anno 2020 all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all’importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l’incremento della quota di 112 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per l’anno 2021, in conformità al comma 326.

328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l’anno 2021, anche rideterminato ai sensi del comma 327, si aggiunge alla quota di 38 milioni di euro erogabili all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l’anno 2022, in conformità al comma 326 ».

Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali

1092. Al comma 807 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti»;

b) alla lettera c), le parole: «fino a 200.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti».

1093. Al comma 808 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

Proroga sospensione cartelle sisma Ischia

1094. All’articolo 35 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022».


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