Art.1 Comma.1109 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.1109
Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
1109. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo il terzo periodo
è aggiunto il seguente: « La memorizzazione
elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a
richiesta del cliente, la consegna dei documenti
di cui ai periodi precedenti, è effettuata
non oltre il momento dell’ultimazione
dell’operazione »;
b) al comma 5-bis, primo periodo, la
parola: « gennaio » è sostituita dalla seguente:
« luglio »;
c) il comma 6 è abrogato;
d) al comma 6-ter, terzo periodo, le
parole: « dal comma 6 » sono sostituite dalle
seguenti: « dagli articoli 6, comma 2-bis, 11,
commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi
2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, ».
1110. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Nelle ipotesi di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.
Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 »;
b) al comma 3, primo periodo, le
parole: « cento per cento » sono sostituite
dalle seguenti: « novanta per cento »;
c) al comma 4, dopo le parole: « 2,
primo periodo, » sono aggiunte le seguenti:
« 2-bis, primo periodo, ».
1111. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
« 2-quinquies. Per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »;
b) al comma 5, dopo il primo periodo
è aggiunto il seguente: « La sanzione di cui
al periodo precedente si applica anche all’omessa
installazione degli strumenti di
cui all’articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le
procedure alternative adottate con i provvedimenti
di attuazione di cui al medesimo
comma »;
c) dopo il comma 5 è aggiunto il
seguente:
« 5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le
disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. ».
1112. All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il terzo periodo
è aggiunto il seguente: « Le sanzioni di cui
ai periodi precedenti si applicano anche
nelle ipotesi di cui all’articolo 2, commi 1,
1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, se le violazioni consistono
nella mancata o non tempestiva memorizzazione
o trasmissione, ovvero nella memorizzazione
o trasmissione con dati incompleti
o non veritieri »;
b) al comma 3, dopo il secondo periodo
è aggiunto il seguente: « Le sanzioni
di cui ai periodi precedenti si applicano
anche all’omessa installazione ovvero alla
manomissione o alterazione degli strumenti
di cui all’articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
salve le procedure alternative adottate con
i provvedimenti di attuazione di cui al
medesimo comma ».
1113. All’articolo 13, comma 1, lettera bquater), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo le parole: « articoli 6, » sono inserite le seguenti: « comma 2-bis, limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, ».
1114. Le disposizioni di cui ai commi da 1109 a 1113 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Proroga adempimenti tributari e contributivi
1115. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge del 1° agosto 2012, n. 122, e dell’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 11,6 milioni di euro per l’anno 2021.
1116. Al secondo periodo del comma 16 dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021». Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 21,1 milioni di euro per l’anno 2021.