Lavoro

Art.1 Comma.177 Legge di bilancio 2021

24 Novembre 2020 -

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.177

Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027

177. In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l’anno 2020 – Sezione III – programma nazionale di riforma, è disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. Il complesso delle risorse di cui al primo periodo è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti
nella proporzione dell’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l’anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l’anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione
si provvede ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell’ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel « Piano Sud 2030 » e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche.
La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per il periodo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, nonché in coerenza con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo princìpi di complementarità e addizionalità delle risorse;

b) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, in collaborazione con le amministrazioni interessate, in coerenza con il Piano Sud 2030 e con i contenuti dell’Accordo di partenariato per i fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari.
Il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, ripartisce tra le diverse aree tematiche la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritta nel bilancio, nonché provvede ad eventuali variazioni della ripartizione della dotazione
finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione, su proposta della Cabina di regia di cui alla lettera d);

c) gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 sono attuati nell’ambito di « Piani di sviluppo e coesione » attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali, regionali, delle città metropolitane e di altre amministrazioni pubbliche che possono essere individuate con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. I Piani di sviluppo e coesione sono definiti secondo i princìpi previsti dall’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sono approvati con deliberazioni del CIPE, ferme restando le competenze della Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla lettera d);

d) la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi della lettera c) del comma 703 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, definendo, ai fini della successiva proposta di approvazione da parte del CIPE, i Piani di sviluppo e coesione di cui alla lettera c), articolati per ciascuna area tematica, con l’indicazione dei risultati attesi, delle azioni e degli interventi necessari per il loro conseguimento, con la relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all’80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. La Cabina di regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei Piani di sviluppo e coesione. Nei Piani è indicata altresì l’articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2021-2027 Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale può sottoporre all’approvazione del CIPE l’assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio.
Tali interventi confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;

e) i Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021- 2027, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento nonché per la definizione del disegno di legge del bilancio di previsione ai sensi dell’articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale coordina l’attuazione dei Piani di sviluppo e coesione di cui alle lettere c) e d) e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all’articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. All’alinea del comma 3 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, le parole:
« tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto delle direttive, delle priorità e degli obiettivi, anche in tema di organizzazione interna e gestionale, così come definiti dalla autorità politica delegata per le politiche di coesione »;

g) dopo l’approvazione dei Piani di sviluppo e coesione da parte del CIPE, sulla base dell’effettiva realizzazione degli stessi, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale può proporre al CIPE, ai fini della sua successiva deliberazione in merito, la rimodulazione delle quote annuali di spesa e la revoca di assegnazioni già disposte, in caso di impossibilità sopravvenuta, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze.
Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione;

h) le assegnazioni di risorse ai sensi della lettera d) da parte del CIPE consentono a ciascuna amministrazione l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi finanziati;

i) le risorse assegnate ai sensi della lettera d) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle deliberazioni del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell’economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell’attuazione degli interventi e dei Piani di sviluppo e coesione approvati dal CIPE, secondo l’articolazione temporale indicata dalle relative deliberazioni, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché da apposita deliberazione del CIPE, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.
Per far fronte ad eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui
realizzazione presenti carattere di urgenza.
In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, d’intesa con l’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l’amministrazione titolare dell’intervento definanziato;

l) entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione aggiorna le previsioni di spesa, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall’Agenzia per la coesione territoriale sullo stato di attuazione degli interventi e tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE.
Sulla base di tali comunicazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all’esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ed eseguono i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;

m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i) anche le risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate nella medesima lettera i).

Benefici fiscali e sostegno ai grandi investimenti nelle ZES

178. All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tra i costi ammissibili al beneficio del credito d’imposta rientrano i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile».


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