Art.1 Comma.196 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.196
Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali
196. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato « Fondo di sostegno ai comuni marginali ». Il Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che stabilisce termini e modalità per l’accesso alle erogazioni e per la rendicontazione del loro impiego.
197. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 resta fermo quanto disposto dai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
198. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all’articolo 1, comma 65-sexies , della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.
199. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.