Lavoro

Art.1 Comma.219 Legge di bilancio 2021

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.219

Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”

219. Con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, alle persone fisiche titolari del piano spetta un credito d’imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente agli strumenti finanziari qualificati ai sensi del medesimo comma 2-bis, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d’imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

220. Il credito d’imposta di cui al comma 219 del presente articolo è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui al medesimo comma 219 si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

221. Il credito d’imposta di cui al comma 219 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

222. Al credito d’imposta di cui al comma 219 del presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

223 Ai fini della determinazione dei crediti d’imposta previsti dal comma 219 e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.

224. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d’imposta di cui al comma 219 del presente articolo non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

225. Le disposizioni dei commi da 219 a 224 e del comma 226 si applicano in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

226. Al comma 1 dell’articolo 68 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «l’ultimo periodo è sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «l’ultimo e il penultimo periodo sono sostituiti».


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