Art.1 Comma.248 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.248
Proroga delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese
248. All’articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 gennaio
2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».
249. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 248, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese di cui all’articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 marzo 2021.
250. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 248 del presente articolo.
251. Ai sensi dei commi 249 e 250, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 248, come modificato dal presente articolo.
252. Le disposizioni di cui ai commi da 248 a 251 si applicano in conformità all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
253. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
254. Per le finalità di cui ai commi da 248 a 255 del presente articolo la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia istituita ai sensi dell’articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 300 milioni di euro per l’anno 2021.
Agevolazione avvio o esercizio attività di lavoro autonomo o di
microimpresa
255. A decorrere dall’anno 2021 è autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a favore dell’Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate alla concessione di finanziamenti per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, come disciplinati dall’articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riferimento alla promozione e al rafforzamento della microimprenditoria femminile di cui ai commi da 97 a 106 del presente articolo.
Estensione operatività del fondo prevenzione fenomeno usura
256. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall’assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi nell’anno 2020 e negli anni successivi possono essere utilizzati dai medesimi confidi:
a) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro, piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario, purché la condizione di elevato rischio finanziario sia individuata attraverso criteri definiti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari finanziari per l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;
b) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
c) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.
257. Le operazioni di cui al comma 256, lettera c), possono essere effettuate dai confidi iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dai confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112 del medesimo testo unico.
258. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell’economia e delle finanze subordina l’effettuazione delle operazioni di cui al comma 256, lettera c), da parte dei confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a ulteriori requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza, demandandone la verifica all’Organismo di cui all’articolo 112-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
Rafforzamento degli strumenti di sostegno all’azione di recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori
259. Le società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi.
Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per l’occupazione
260. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi di cui al comma 259 nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all’articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
261. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi di ristrutturazione e riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
262. All’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, le parole: « , nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici » sono soppresse;
b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
« 5-ter. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, di prestazione di servizi e di assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l’occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali ».