Art.1 Comma.339 Legge di bilancio 2021 Proroga dell’Ape sociale 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.339
Proroga dell’Ape sociale
339. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 179, alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;
b) al comma 186, le parole: « 323,4 milioni di euro per l’anno 2021, di 101,2
milioni di euro per l’anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l’anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 411,1 milioni di euro per l’anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l’anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l’anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l’anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l’anno 2026 ».
340. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell’anno 2021.