Art.1 Comma.350 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.350
Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico
350. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decretolegge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione.
I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.
Funzionalità Forze di polizia e vigili del fuoco
351. Ai fini della prosecuzione, dal 1° al 31 gennaio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di 52.240.592 euro, di cui 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali e 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
352. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 351, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
353. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa complessiva di 1.454.565 euro per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021.
354. All’articolo 1, comma 149, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «18 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «28 milioni di euro».
355. All’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 di euro annui». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.