Art.1 Comma.407 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.407
Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria
407. Al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità e dell’indennità di cui all’articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al comunicato dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, sono incrementati del 27 per cento.
408. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del comma 407, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato.