Art.1 Comma.503 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.503
Incremento del Fondo di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440
503. Anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l’ottimale fruizione del diritto all’istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 117,8 milioni di euro per l’anno 2021, di 106,9 milioni di euro per l’anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni di euro per l’anno 2026.
Esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo per l’a.s. 2020/2021
504. In relazione all’evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell’istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
505. Per le finalità di cui al comma 504 sono stanziati 30 milioni di euro per l’anno 2021 sui pertinenti capitoli del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle scuole paritarie.
506. Agli oneri di cui ai commi 504 e 505 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’incremento del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Piano nazionale di ricerca: interventi per prevenire gli effetti dell’emergenza sanitaria sulla povertà educativa dei bambini, delle bambine e degli adolescenti a rischio
507. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 509, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.
508. Nell’attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.
509. Ai fini indicati nei commi 507 e 508 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l’anno 2021.
Fondo per l’attivazione nei licei musicali di corsi extracurriculari ad
indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali
510. Al fine di ampliare l’offerta formativa dei licei musicali e consentire l’attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
511. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 510.