Lavoro

Art.1 Comma.728 Legge di bilancio 2021

27 Novembre 2020 -

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.728

Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti

728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

729. Il fondo di cui al comma 728 è finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del 50 per cento dei predetti costi, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 732.

730. Una quota del fondo di cui al comma 728, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali la Marina militare resta autorità competente.

731. Per le finalità di cui al comma 729, le Autorità di sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per provvedere alla rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa utile al loro contenimento, in particolare quando vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel caso di vendita sia nel caso di demolizione si provvede ai sensi dell’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.

732. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa limitatamente ai criteri e alle modalità di applicazione del comma 730 del presente articolo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 728 del presente articolo, di notificazione all’eventuale proprietario, di pubblicità dell’avvio delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla demolizione, ferme restando le disposizioni dell’articolo 73 del codice della navigazione.

Rifinanziamento del Fondo morosità incolpevole

733. Il Fondo di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Fondo ristori città portuali

734. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare, a titolo di ristoro, alle città portuali che hanno subìto perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19.

735. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità di riparto del Fondo in ragione della riduzione del numero dei passeggeri.


Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse