Lavoro

Art.1 Comma.786 Legge di bilancio 2021

28 Novembre 2020 -

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.786

Norme contabili per gli enti territoriali

786. All’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all’esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020 »;

b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: « all’esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « agli esercizi finanziari 2020 e 2021 »;

c) al comma 2-bis, le parole: « Per l’esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ».

787. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 50, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l’obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell’approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l’eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell’approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza »;

b) al paragrafo 3.23 dell’allegato 4/2, dopo le parole: « Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest’ultima è destinata alla riduzione dell’indebitamento generale dell’ente » sono aggiunte le seguenti: « e alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell’epidemia da COVID-19 ».

788. Al fine di valutare l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell’emergenza da COVID-19 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

789. Al comma 17 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato».


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