Art. 10 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 10
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)
1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30
giugno 2020 sono improcedibili.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla
richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima e’
fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’articolo 15,
comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Quando alla dichiarazione di improcedibilita’ dei ricorsi
presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione
di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei
termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.