Lavoro

Art.10 Dpcm del 2 marzo 2021

Dpcm del 2 marzo 2021

Art.10

Manifestazioni pubbliche

1.  Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


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