ART. 105 DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020

Art. 105

(Ulteriori misure per il settore agricolo)

1. All’articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «sesto grado». Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse