Art. 11 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 11
(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)
1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di
scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30
aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di
credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente
decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella
stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera
a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di
garanzia, salva la facolta’ degli stessi di rinunciarvi
espressamente.
2. L’assegno presentato al pagamento durante il periodo di
sospensione e’ pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione
di cui al comma 1 opera su
a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni
equivalenti;
c) i termini previsti all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b),
della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonche’ all’articolo 9-bis,
comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
d) il termine per il pagamento tardivo dell’assegno previsto
dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.
3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo
2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non
sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove
gia’ pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro
cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le
informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della
legge 15 dicembre 1990, n. 386.