Art.11 Statuto dei lavoratori
Statuto dei lavoratori
Art. 11
Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa(1)
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell’azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell’art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva (2).
(1) Rubrica così modificata dall’art. 6, co. 6, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359.
(2) Comma aggiunto dall’art. 6, co. 7, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359.