Responsabilità per l’inadempimento degli obblighi previsti dall’articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234
In considerazione dell’incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti che concedono gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final « Quadro temporaneo per per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 », pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e tenuto conto dell’esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all’articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all’articolo 17, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.
Al fine di definire modalità semplificate per l’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, entro il 31 dicembre 2022 sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all’articolo 52, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.