Lavoro

Art. 112 Legge di bilancio 2021

26 Novembre 2020 -

Art. 112 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

STRALCIATO

Risoluzione di controversie internazionali

  1. All’articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e » sono sostituite dalle seguenti: « vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, » e dopo le parole: « legge 22 marzo 1993, n. 99, » sono inserite le seguenti: « e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell’Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli, ».
  1. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
    « Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi ».

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