Art.114 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.114(1)
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
(1) Articolo cosi’ sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 48).
Il testo dell’art. 114 nella formulazione originaria, disponeva: “La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”.