Art.115 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.115(1)
[Articolo abrogato dall’articolo 9 della Legge 18 ottobre 2001, n. 3.]
(1) Il testo orginario dell’art. 115 disponeva: “Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
La legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e’ stata pubblicata sulla G.U. del 24 ottobre 2001, n. 248.