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Art.116 Costituzione della Repubblica Italiana

19 Dicembre 2020 -

Costituzione della Repubblica Italiana

Art.116(1)

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e’ costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge e’ approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. (2)

(1) Articolo cosi’ sostituito con l’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Il testo dell’art. 116, nella formulazione anteriore recitava: “Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli- Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti specialiadottati con leggi costituzionali”.
(2) V. legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (per lo Statuto siciliano), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (per lo Statuto della Sardegna), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (per lo Statuto della Valle d’Aosta), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 e d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (per lo Statuto del Trentino-Alto Adige), legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (per lo Statuto del Friuli-Venezia Giulia). V., anche, legge cost. 9 maggio 1986, n. 1, concernente modifica dell’art. 16 dello Statuto della Sardegna (G.U. 15 maggio 1986, n. 111), legge cost. 12 aprile 1989, n. 3, recante modifiche ed integrazioni alla legge cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell’Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale (G.U. 14 aprile 1989, n. 87), nonche’ legge cost. 23 settembre 1993, n. 2, recante modifiche e integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige (G.U. 25 settembre 1993, n. 226).

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