Art.118 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.118(1)
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta’ metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta’ metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita’ di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta’.
(1) Articolo cosi’ modificato con l’art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Il testo originario dell’art. 118 disponeva:
“Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materieelencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesseesclusivamente locale, che possono essere attribuite dalla leggidella Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato puo’ con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrativedelegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, ovalendosi dei loro uffici”.