Art. 12 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 12

(Fondo solidarieta’ mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini)

1. Per lavoratori autonomi, ai sensi  dell’articolo  54,  comma  1,

lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  si  intendono  i

soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del medesimo  decreto-legge

n. 18 del 2020.

  2. Per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del  presente

decreto, in deroga alla disciplina vigente, l’accesso ai benefici del

Fondo di cui all’articolo 2, commi 475  e  seguenti  della  legge  24

dicembre 2007, n. 244, e’ ammesso  anche  nell’ipotesi  di  mutui  in

ammortamento da meno di un anno.

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