Art. 12 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 12
(Fondo solidarieta’ mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini)
1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell’articolo 54, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i
soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del medesimo decreto-legge
n. 18 del 2020.
2. Per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto, in deroga alla disciplina vigente, l’accesso ai benefici del
Fondo di cui all’articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e’ ammesso anche nell’ipotesi di mutui in
ammortamento da meno di un anno.