Art.12 Decreto-Legge “Aprile”
Art. 12
(Modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore)
1. All’articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: “contributi alle imprese” sono sostituite dalle seguenti: “contributi alle imprese e agli enti del terzo settore”;
b) al comma 1, dopo le parole: “dei processi produttivi delle imprese” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;
c) al comma 1, dopo le parole: “alle imprese” sono aggiunte le seguenti: “e agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.