Lavoro

Art.12 DPCM del 3 Dicembre 2020 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

DPCM del 3 Dicembre 2020

Art.12

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

1. Le attivita’ sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita’, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

2. Le persone con disabilita’ motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilita’ intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessita’ di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone e’ sempre consentito, con le suddette modalita’, lo svolgimento di attivita’ motoria anche all’aperto.


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