Lavoro

Art.120 Costituzione della Repubblica Italiana

19 Dicembre 2020 -

Costituzione della Repubblica Italiana

Art.120(1)

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo puo’ sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta’ metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumita’ e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unita’ giuridica o dell’unita’ economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta’ e del rincipio di leale collaborazione.


(1) Articolo cosi’ modificato dall’art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. del 24 ottobre 2001, n. 248).
Nel testo originario l’articolo 120 della Costituzione, disponeva:
“La Regione non puo’ istituire dazi d’importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non puo’ adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non puo’ limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro”.

Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse