Art.1 Comma.662 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.662
Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi
662. All’articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, al primo periodo, dopo le parole: « un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e di 68 milioni per l’anno 2021 » e, al secondo periodo, dopo le parole: « nel limite di 5 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « per l’anno 2020 e nel limite di 63 milioni di euro per l’anno 2021 »;
b) al comma 10-ter, dopo le parole: « nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2021 » e le parole: « nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ».
663. All’articolo 48, comma 6, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».
664. All’articolo 88 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « e fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 30 aprile 2021 »;
b) al comma 2, le parole: « e 7 milioni di euro per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e 35 milioni di euro per l’anno 2021 ».
665. All’articolo 89, comma 1, del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « di 50 milioni di euro per l’anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 20 milioni di euro per l’anno 2021 ».
666. In considerazione dei danni subìti dall’intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa dell’insorgenza dell’epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività e l’efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l’anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
667. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al
comma 666 del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all’articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
668. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 666 e 667 del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Riqualificazione del porto di Reggio Calabria
669. Al fine di garantire la continuità territoriale dell’area dello Stretto di Messina, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2021, di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 6 milioni di euro per l’anno 2023 per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria volti ad assicurare la mobilità dei passeggeri e ad agevolare i collegamenti con il porto di Messina.
Proroga delle concessioni demaniali relative alla pesca e all’acquacultura
670. Al comma 18 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, nonché esclusivamente quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata prima del 31 dicembre 2009,»;
b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».