Art.121 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.121(1)
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potesta’ legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo’ fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale e’ l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e’ responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
(1) Articolo cosi’ modificato, nel secondo e quarto comma, con legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Il precedente testo recitava, al secondo e al quarto comma:
“Il Consiglio regionale esercita le potesta’ legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo’ fare proposte di legge alle Camere”.
“Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
promulga le leggi e i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale”.