Lavoro

Art.125 Costituzione della Repubblica Italiana

19 Dicembre 2020 -

Costituzione della Repubblica Italiana

Art.125(1)

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

(1) L’articolo 9 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001) ha abrogato il primo comma del presente articolo che, nella sua formulazione originaria, disponeva: “Il controllo di legittimita’ sugli atti amministrativi della Regione e’ esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge puo’ in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame
della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

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