Art.1 Comma.708 Legge di bilancio 2021
Art.1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.708
Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto e delle navi adibite alla navigazione in alto mare
708. All’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Ai fini dell’applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.
La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall’importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare ».
709. All’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d’imposta in mancanza della dichiarazione di cui all’articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.
3-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all’altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare relativa all’anno solare precedente, ai sensi dell’articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
« 4-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all’articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all’articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ».
710. La dichiarazione resa dall’utilizzatore, in relazione all’effettivo utilizzo nel territorio dell’Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ed è trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto dell’imbarcazione, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell’Unione europea e integrano, entro il primo mese dell’anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell’utilizzatore la differenza tra l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base all’effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell’Unione europea e l’imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all’utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo del presente comma senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo, è responsabile dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all’effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell’Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.
711. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 710 del presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 708 a 710 del presente articolo. Entro centoventi giorni dall’adozione del provvedimento di cui al primo periodo del presente comma, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.
712. Le disposizioni di cui ai commi 708, 709 e 710 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 711.