Art.128 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.128(1)
[Articolo abrogato dall’articolo 9 della Legge 18 ottobre 2001, n. 3.]
(1) Il testo orginario dell’art. 115 disponeva: “Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito de iprincipi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni”.
La legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e’ stata pubblicata sulla G.U. del 24 ottobre 2001, n. 248.