Art.129 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.129(1)
[Articolo abrogato dall’articolo 9 della Legge 18 ottobre 2001, n. 3.]
(1) Il testo orginario dell’art. 115 disponeva:
“Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise incircondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento”.
La legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e’ stata pubblicata sulla G.U. del 24 ottobre 2001, n. 248.