Art 13 DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9
Art 13 DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9
Art. 13
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario
1. I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso
all'assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa, per unita' produttive site nei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 1° marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica di
cui al medesimo decreto, sono dispensati dall'osservanza
dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e
dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e
30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonche', per l'assegno
ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto. Le medesime
condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro
per unita' produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo,
in riferimento ai lavoratori gia' residenti o domiciliati nei
predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attivita'
lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la
fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il
periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa, che
in ogni caso non puo' essere superiore a tre mesi.
2. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e
assegno ordinario di cui al comma 1, esclusivamente per il
riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle
durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei limiti previsti
dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma 1, e 39 del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono
riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro
per l'anno 2020.
4. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso anche ai
lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di
integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente piu' di 5
dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale
di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 148 del 2015. La prestazione di cui al presente comma
e' riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di
euro per l'anno 2020.
5. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo
devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la
prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.