Lavoro

Art.132 Costituzione della Repubblica Italiana

20 Dicembre 2020 -

Costituzione della Repubblica Italiana

Art.132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. (1)

Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra. (2)


(1) Comma cosi’ modificato dall’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(G.U. n. 24 ottobre 2001, n. 248).
(2) Per la disciplina dei referendum previsti in questo articolo, v. Titolo III della legge 25 maggio 1970, n. 352.

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