Art.133 Decreto Legge “Rilancio”
Decreto Legge “Rilancio”
Art. 133
Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, le parole:” dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651″ sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021”;
b) al comma 676, le parole:” dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675″ sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021”.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 199,1 milioni di euro per l’anno 2020, 120,4 milioni di euro per l’anno 2021 e 42,2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 265.