Art.134 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.134
La Corte Costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimita’ costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. (1)
(1) L’ultimo capoverso e’ stato cosi’ modificato con l’art. 2 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario di tale capoverso recitava:
“Sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione”.
Cfr. ora art. 96, nell’attuale formulazione, dopo la modifica apportata con l’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1989.