Art.137 Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. (1)
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. (2)
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
(1) Cfr. legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e legge cost.11 marzo 1953, n. 1.
(2) Cfr. legge 11 marzo 1953, n. 87.