Art 14 DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9
Art 14 DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9
Art. 14
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si
trovano gia' in Cassa integrazione straordinaria
1. Le aziende site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020
che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale
straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti
del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi
dell'articolo 13 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9
milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni caso non
superiore a tre mesi. La concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale e' subordinata all'interruzione degli effetti
della concessione della cassa integrazione straordinaria
precedentemente autorizzata.
2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
comma 1. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.