Lavoro

Art.142 Decreto Legge “Rilancio”

Decreto Legge “Rilancio”

Art. 142

Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche’ sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) liquidazione periodica dell’IVA;

c) dichiarazione annuale dell’IVA.”;

b) il comma 1-bis e’ abrogato.


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