Lavoro

Art.1 Comma.772 Legge di bilancio 2021

28 Novembre 2020 -

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.772

Accelerazione delle procedure di VIA per la realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026

772. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina:

a) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, all’interno del programma integrato di intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure di VIA regionale si svolgono con le forme e le modalità di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, ad eccezione di quello previsto dall’ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo per la presentazione delle osservazioni, che è di trenta giorni;

b) per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la zona speciale Porta Romana o l’alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall’Accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell’area indicata, limitatamente all’area identificata dal masterplan previsto dall’Accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo Accordo di programma.

Misure per il finanziamento degli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026

773. Al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l’attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

774. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l’indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell’entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al comma 773.


Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse