Lavoro

Art.145 Decreto Legge “Rilancio”

Decreto Legge “Rilancio”

Art. 145

Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo

1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.


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