Art. 15 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 15

(Modifiche all’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

1. L’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre  2019,

n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,

n. 133, e’ sostituito dai seguenti:

    “3. Fino alla data di entrata in vigore  del  primo  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all’articolo  2,  comma

1-ter, del decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal

comma 1, lettera c), numero 3), del presente  articolo,  fatta  salva

l’applicazione degli articoli 1 e 2 del  citato  decreto-legge,  come

modificati dal presente articolo, sono soggetti alla notifica di  cui

al comma 5 dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del  2012

l’acquisto a qualsiasi  titolo  di  partecipazioni  in  societa’  che

detengono  beni  e  rapporti  nei  settori  di  cui  all’articolo  4,

paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi,  nel  settore

finanziario, quello creditizio e assicurativo, del  regolamento  (UE)

2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

    3-bis. Al  fine  di  contrastare  l’emergenza  epidemiologica  da

COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020:

      a) sono soggetti all’obbligo di notifica  di  cui  al  comma  2

dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le  delibere,

gli atti o le operazioni, adottati da un’impresa che detiene  beni  e

rapporti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere  a),

b), c), d) ed e) del regolamento  (UE)  2019/452,  ivi  inclusi,  nel

settore  finanziario,  quello  creditizio  ed  assicurativo,   ovvero

individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di

cui al citato articolo  2,  comma  1-ter,  che  abbiano  per  effetto

modifiche della titolarita’, del controllo o della disponibilita’  di

detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;

      b) sono soggetti all’obbligo di notifica  di  cui  al  comma  5

dell’articolo 2  del  medesimo  decreto-legge  n.  21  del  2012,  in

relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma  1  dell’articolo  2,

del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche’ ai beni e rapporti

nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  citato  articolo

2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli  acquisti

a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte  di  soggetti  esteri,

anche  appartenenti  all’Unione  europea,  di   rilevanza   tale   da

determinare  l’insediamento  stabile   dell’acquirente   in   ragione

dell’assunzione del controllo della societa’ la cui partecipazione e’

oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’articolo 2359 del codice  civile

e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.

58, nonche’ gli acquisti di  partecipazioni,  da  parte  di  soggetti

esteri non appartenenti all’Unione  europea,  che  attribuiscono  una

quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,

tenuto conto delle azioni o quote gia’ direttamente o  indirettamente

possedute, e il  valore  complessivo  dell’investimento  sia  pari  o

superiore a un  milione  di  euro,  e  sono  altresi’  notificate  le

acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del  15  per

cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento;

      c) la disposizione di cui all’articolo 2, comma 6, lettera  a),

del decreto-legge  n.  21  del  2012,  si  applica  anche  quando  il

controllo ivi previsto sia esercitato da un’amministrazione  pubblica

di uno Stato membro dell’Unione europea.

    3- ter. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2, commi  6  e

7, del citato decreto-legge n.  21  del  2012,  come  modificato  dal

presente articolo.

    3-quater. Le disposizioni di  cui  ai  commi  3  e  3-bis  aventi

vigenza fino al 31  dicembre  2020  si  applicano  nei  confronti  di

delibere, atti o operazioni, nonche’ di acquisti  di  partecipazioni,

rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi  2  e  5

dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per  i  quali  tale

obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche’ la  notifica

sia intervenuta successivamente o sia stata omessa.  Restano  validi,

anche successivamente al termine di cui al 31 dicembre 2020, gli atti

e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali

in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono  fatti

salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base

degli stessi atti e  provvedimenti  successivamente  al  decorso  del

predetto termine. Fermo restando  l’obbligo  di  notifica,  i  poteri

speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge n.  21  del  2012  e

relativi a societa’ che detengono beni e rapporti nei settori di  cui

all’articolo 4, paragrafo  1,  lettere  a),  b),  c),  d)  e  e)  del

regolamento (UE) 2019/452,  ivi  inclusi,  nel  settore  finanziario,

quello creditizio ed assicurativo, si applicano nella misura  in  cui

la tutela degli interessi essenziali dello Stato,  ovvero  la  tutela

della  sicurezza  e  dell’ordine  pubblico,  previsti  dal   medesimo

articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza  di  una

specifica regolamentazione di settore.”

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