Art.1 Comma.84 Legge di bilancio 2021
Art. 1 Legge di bilancio 2021
Legge di bilancio 2021
Comma.84
Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo
84. Al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l’integrazione settoriale, la disciplina per l’accesso ai contratti di sviluppo di cui all’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è così modificata:
a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo, pari a 20 milioni di euro, è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l’importo minimo dei progetti d’investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;
b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.
85. Il Ministero dello sviluppo economico impartisce al Soggetto gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al comma 84.
86. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 30 milioni di euro per l’anno 2022.