Art.15 Statuto dei lavoratori
Statuto dei lavoratori
Art. 15
Atti discriminatori
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali (1).
(1) Comma prima sostituito dall’art. 13, L. 9 dicembre 1977, n. 903 e poi così modificato dall’art. 4, co. 1, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216.