Art. 16 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Art. 16
(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)
1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 8-bis, e’ aggiunto infine il seguente
periodo: “Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al
presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4
e 5, la Presidenza del Consiglio puo’ avviare il procedimento ai fini
dell’eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b)
e c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme
procedurali previste dal presente articolo, nonche’ dal regolamento
di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai
commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di
accertamento della violazione dell’obbligo di notifica.”;
b) all’articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole
“l’integrita’ e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano”
sono inserite le seguenti: “, compresi quelli individuati sulla base
dei principi e delle linee guida elaborate a livello internazionale e
dall’Unione europea”;
c) all’articolo 1-bis, comma 3-bis:
1) al decimo periodo, le parole “dall’ultimo periodo” sono
sostituite dalle seguenti: “dall’undicesimo periodo”;
2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: “Nei casi di
violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo,
anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio puo’
avviare il procedimento ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri
speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme
procedurali previste dal presente comma. Il termine di trenta giorni
di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento
di accertamento della violazione dell’obbligo di notifica.”;
d) all’articolo 2, dopo il comma 8, e’ aggiunto il seguente
comma: “8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di
cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai
commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio puo’ avviare il
procedimento ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri speciali. A
tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali
previste dal presente articolo, nonche’ dal regolamento di cui al
comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6
decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della
violazione dell’obbligo di notifica.”;
e) all’articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi:
“2. Al fine di raccogliere elementi utili all’applicazione
degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai
sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 agosto 2014 puo’ richiedere a pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano
in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.
3. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, la Presidenza
del Consiglio puo’ stipulare convenzioni o protocolli di intesa con
istituti o enti di ricerca.”