Lavoro

Art.1 Comma.921 Legge di bilancio 2021

28 Novembre 2020 -

Art.1 Legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021

Comma.921

Ulteriori disposizioni in materia di personale

Personale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

921. Al fine di razionalizzare l’impiego di personale estraneo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di potenziare l’apporto di competenze specialistiche all’attività della rete diplomaticoconsolare sono disposti i seguenti interventi:

a) all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il settimo comma è abrogato;

2) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Gli esperti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosettantadue con l’esclusione delle unità riservate, ai sensi dell’articolo 11 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell’articolo 2, comma 6-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, allo svolgimento di particolari compiti relativi alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, delle unità destinate, ai sensi dell’articolo 36 della legge 30 luglio 2002, n. 189, alla prevenzione dell’immigrazione clandestina e delle unità destinate, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, all’accertamento delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea »;

b) le dotazioni destinate all’erogazione delle indennità di cui all’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono incrementate di euro 5.257.345 per l’anno 2021 e di euro 10.514.690 annui a decorrere dall’anno 2022;

c) l’articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, è abrogato;

d) al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la
parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « venticinque ». Conseguentemente è autorizzata la spesa di euro 1.366.910 per l’anno 2021 e di euro 2.733.819 annui a decorrere dall’anno 2022.

Cooperazione internazionale

922. L’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 301, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 18 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50 unità per l’anno 2023. La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata, nel grado iniziale di segretario di legazione, di 18 unità a decorrere dall’anno 2021, di ulteriori 18 unità a decorrere dall’anno 2022 e di ulteriori 50 unità a decorrere dall’anno 2023. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 434.927 per l’anno 2021, di euro 2.174.636 per l’anno 2022, di euro 4.687.548 per l’anno 2023 e di euro 8.311.940 annui a decorrere dall’anno 2024.

923. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno 2021, 100 dipendenti della II Area funzionale, posizione economica F2, e 50 dipendenti della III Area funzionale, posizione economica F1, mediante l’indizione di nuovi concorsi, l’ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.394.600 per l’anno 2021 e di euro 5.578.399 annui a decorrere dall’anno 2022.

924. All’articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «nel limite di un contingente complessivo pari a 2.920 unità» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.000 unità». Ai fini dell’incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l’anno 2021, di euro 3.526.432 per l’anno 2022, di euro 3.632.225 per l’anno 2023, di euro 3.741.191 per l’anno 2024, di euro 3.853.427 per l’anno 2025, di euro 3.969.030 per l’anno 2026, di euro 4.088.101 per l’anno 2027, di euro 4.210.744 per l’anno 2028, di euro 4.337.066 per l’anno 2029 e di euro 4.467.178 annui a decorrere dall’anno 2030.

Personale Ministero giustizia

925. Al fine di dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l’uso di strumenti telematici, l’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell’attività di prevenzione e di repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi, un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, così ripartito: 290 unità a decorrere dal 1° giugno 2021, 240 unità a decorrere dal 1° novembre 2021 e 550 unità a decorrere dal 1° gennaio 2022.
L’assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

926. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 925 è autorizzata la spesa di euro 7.844.587 per l’anno 2021 e di euro 32.659.734 per l’anno 2022.

927. L’articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è abrogato.

Personale cultura e Ministero beni e attività cultuali

928. All’articolo 24, comma 1, del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio » sono sostituite dalle seguenti:
« degli uffici periferici » e le parole: « 16 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 24 milioni »;

b) al terzo periodo, le parole: « Ciascuna Soprintendenza » sono sostituite dalle seguenti: « Ciascun ufficio ».

929. All’articolo 22, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 2017, n. 96, dopo le parole:
« 750.000 euro per l’anno 2019, » sono inserite le seguenti: « a 1.500.000 euro per l’anno 2021 e a 1.500.000 euro per l’anno 2022 ».

930. All’articolo 1-ter, comma 1, del decretolegge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « luoghi della cultura » sono inserite le seguenti: « e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile » e dopo le parole: « 29 agosto 2019, » sono inserite le seguenti: « e comunque fino al 31 dicembre 2025 »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Non si applica il comma 2 dell’articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

c) al secondo periodo, dopo le parole: « primo periodo, » sono inserite le seguenti: « oltre alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente » e le parole: « e a 245.000 euro nell’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 5.845.000 euro nell’anno 2021 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 ».

931. Per l’attuazione del comma 930, lettera c), è autorizzata la spesa di 5,1 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

932. In considerazione degli effetti conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul patrimonio culturale è consentita la proroga per un periodo massimo di sei mesi, nel limite di spesa di euro 500.000 per l’anno 2021, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti. Al personale di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

933. Per l’attuazione del comma 932 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno 2021.

Personale Politiche agricole

934. Al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all’articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, è incrementata di euro 363.000 annui a decorrere dall’anno 2021.

Personale Ministero dell’Università e della ricerca

935. A seguito dell’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, al fine di garantirne la funzionalità, la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’articolo 1, comma 3, del decretolegge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata complessivamente di euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2021.

Personale Ministero dell’Università e della ricerca: dotazione
organica MUR

936. Al fine di assicurare l’esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell’università e della ricerca connesse all’assolvimento di obblighi nei confronti dell’Unione europea e internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca e, in particolare, alla nuova programmazione europea della ricerca, la dotazione organica del Ministero dell’università e della ricerca è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale di cui al periodo precedente si provvede anche mediante l’indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato ad avviare le relative procedure. Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 459.750 euro annui a decorrere dall’anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 941.

937. Il Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato, per il biennio 2021- 2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della vigente dotazione organica, a bandire una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a 56 unità da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

938. Le procedure concorsuali di cui al comma 937 sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la laurea magistrale o specialistica nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria. Le procedure, da svolgere in forma telematica e decentrata, anche in deroga al comma 3-quinquies dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e anche con l’avvalimento delle università e del consorzio interuniversitario CINECA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si articolano nelle seguenti fasi:

a) valutazione dei titoli;

b) prova orale;

c) attività di lavoro e formazione;

d) prova scritta.

939. Nella valutazione dei titoli di cui alla lettera a) del 938 sono valorizzati il possesso di abilitazioni professionali e lo svolgimento di attività lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati. Nella prova orale di cui alla lettera b) del citato comma 938 è valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonché di un’adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera. All’esito della valutazione delle fasi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 938, sulla base dei punteggi conseguiti è formata una graduatoria provvisoria, alla quale si applica il primo periodo del comma 5-ter dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i candidati che risultano utilmente collocati sono assunti, nel limite massimo di 56 unità, nell’Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di centoventi giorni, ai fini dello svolgimento dell’attività di lavoro e formazione di cui alla lettera c) del comma 938. Entro la data di conclusione del contratto, si svolge la prova scritta di cui alla lettera d) del comma 938, che consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con predeterminazione dei relativi punteggi. La graduatoria definitiva è formata sulla base dei punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi di cui al comma 938, le cui rispettive proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando.

940. Le assunzioni di cui al comma 939 sono autorizzate in deroga all’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tale fine è autorizzata la spesa di 724.057 euro per l’anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 941.

941. Agli oneri derivanti dai commi 936 e 940, pari a 1.183.807 euro per l’anno 2021 e a 459.750 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede, per l’anno 2021, quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell’incremento di cui all’articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 683.807 euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’incremento di cui al citato articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Personale Ministero dell’Università e della ricerca: dotazione
organica MI

942. Al fine di assicurare l’esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell’istruzione connesse anche alle iniziative relative agli impegni sovranazionali europei, la vigente dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale. Nelle more dell’entrata in vigore dei conseguenti regolamenti di organizzazione del Ministero dell’istruzione, le tre posizioni dirigenziali di cui al primo periodo sono destinate alla struttura di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali non generali di cui al presente comma si provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell’istruzione è autorizzato a indire le relative procedure.


Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse