Art.168 Decreto Legge “Rilancio”
Decreto Legge “Rilancio”
Art. 168
Ambito di applicazione
1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attivita’ totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte, a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il “Testo unico bancario”) dopo l’entrata in vigore del presente decreto.