Art.17 Decreto-Legge “Aprile”
Art. 17
(Modifiche all’articolo 95 in materia di sospensione dei versamenti dei canoni per immobili pubblici in locazione o concessione in favore degli enti del terzo settore)
1.All’articolo 95 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo le parole: “per il settore sportivo” sono aggiunte le seguenti: “e per gli enti del Terzo settore”;
b) al comma 1, dopo la parola: “dilettantistiche”, sono aggiunte le seguenti: “nonché per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”;
c) al comma 1, le parole: “impianti sportivi” sono sostituite dalle seguenti: “immobili”.