Art.17 Decreto Ristori Quarter DECRETO-LEGGE 30 novembre2020 n.157
Decreto Ristori Quarter DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020 n.157
Art. 17
Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell’economia e delle finanze con la SOGEI Spa
1. All’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da «che, sulla base» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e sono svolte, sulla base delle strategie di sviluppo per l’informatica, definite dal Ministero dell’economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun dipartimento del Ministero dell’economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle Finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e l’erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal dipartimento. Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti il sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno o piu’ provvedimenti del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, sentita la Sogei S.p.A., gli importi dei corrispettivi previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato 2013 – 2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed applicati nell’ambito della Convenzione, ivi inclusi quelli applicati nell’ambito delle attività di customer satisfaction, approvati dal Comitato di governo della Convenzione relativamente all’anno precedente. Gli effetti della Convenzione di cui al precedente capoverso e degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati, cessano a seguito della efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo e al terzo capoverso. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi dall’articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, stipula, d’intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con la Società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della fiscalità. Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l’Amministrazione finanziaria e la Sogei S.p.A.».